SINTESI DELLA SENTENZA N.
12762/06 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI -
III SEZIONE CIVILE - RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE ORDINARIA (ISCRITTA AL N. 34866/2003)
TRA TAVANO A. ED ALTRI E ISTITUTO “ANCELLE S.
CUORE - “C. VOLPICELLI” (ATTORI) E CONDOMINIO VC. PARADISO ALLA SALUTE 33–
NAPOLI (CONVENUTO) , PRONUNCIATA
IL 14.12.2006 DAL G.I. DOTT.SSA MARIAROSA ORDITURA
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MOTIVI DELLA
DECISIONE
La domanda risulta
fondata su plurime causae petendi
e tanto comporta che debba operarsi un
distinguo tra gli attori condomini del condominio convenuto e l’Istituto
Ancelle del Sacro Cuore che non riveste tale qualità.
Quanto ai primi, la domanda va accolta,
come integrata con le eccezioni tempestivamente sollevata
nelle note ex art. 1383, comma 5° C.C., per il
rilievo costituito dalla circostanza che la delibera di autorizzazione alla
stipula del contratto di locazione integra una innovazione, per giunta diretta
a limitare il godimento dei singoli condomini, e, pertanto, vietata giusta la
previsione di cui all’art. 1122 C.C..
Ne deriva che, a prescindere dalla
formale impugnativa della delibera, l’iniziativa
assunta dal Condominio [assunzione a
maggioranza della delibera condominiale di locazione spazi alla
H3G, nonostante l’opposizione dei condomini attori – NdR] deve ritenersi illegittima e tale
illegittimità, dando luogo a nullità, può essere fatta valere in ogni tempo da
chiunque ne abbia interesse, secondo i criteri tipici della rilevabilità delle nullità e, quindi, a maggior ragione,
dai condomini.
La
nullità della delibera comporta che ogni iniziativa al riguardo assunta
dall’amministratore del Condominio deve ritenersi effettuata
in carenza di poteri, con conseguente accoglimento della domanda al riguardo.
Tanto acclarato
circa la domanda proposta dai condomini, resta da esaminare la domanda rispetto
alla posizione assunta dall’Istituto Ancelle del sacro Cuore, che non riveste
la posizione di condomino e, pertanto, va esaminata con riferimento al diritto alla salute ritualmente
dedotto.
A tale riguardo la
domanda va, parimenti, accolta.
Ed invero nell’attuale assetto
normativo, in subiecta materia, i limiti relativi alle immissioni di onde
elettromagnetiche derivanti, tra l’altro, anche da impianti di telefonia
mobile, risultano delineati , in primo luogo, dalla normativa statale, e
segnatamente dalla Legge Quadro n.
36/2001, al fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati
livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’art 32 della Costituzione;
all’art. 3 lett. b) e c) di tale legge si specificano i concetti di “limite di esposizione”e di “valore di
attenzione” che non devono essere
superati, in particolare, il valore di
attenzione negli ambienti abitativi, scolastici
e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate… Tale valore viene indicato da
tale norma come “misura di cautela ai fini della protezione da possibili
effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti
dalla legge” ; la normativa si ricava, inoltre, dal D.M. n. 381/1998 con i limiti fissati dal Ministero
dell’Ambiente (richiamati dallo stesso condominio in comparsa di costituzione9
e da ultimo, dal D.P.C.M. 08.07.2003.
In tale contesto,
va aggiunto che l’art. 4 del D.Lgs. n. 198/2002 prevede per
tali impianti l’autorizzazione da parte degli enti locali, previo accertamento
da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, della compatibilità
del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla legge n.
36/2001.
Ebbene, da tale complesso normativo si
evince la esistenza di limiti (limiti di esposizione e
valori di attenzione) con riferimento ai campi elettromagnetici provocati da
impianti fissi per telecomunicazioni.
A fronte di tali limiti e valori di attenzione, involgendo la domanda dell’Istituto
Scolastico attore il fondamentale diritto alla salute, incombeva sul Condominio resistente dare la prova delle caratteristiche
dell’impianto, onde consentire le necessarie verifiche circa il rispetto dei
parametri (limiti e valori di attenzione) fissati dalla normativa, integrando
il rispetto di tali parametri un vero e proprio limite, scaturente dalla legge,
in vista della tutela della salute, all’esplicazione del diritto che il
Condominio ha preteso di esercitare con le opere di cui alla delibera ed il
consequenziale contratto di locazione, e tanto a tutela del fondamentale
diritto alla salute.
Il
Condominio, tuttavia, lungi dall’assolvere tale onere probatorio, ha dichiarato
di non conoscere le caratteristiche tecniche dell’impianto, trincerandosi
dietro la mancata partecipazione al presente giudizio della società conduttrice.
Trattasi di una difesa del tutto
inaccoglibile atteso che, nel contesto normativo che
sovrintende l’installazione (anche con la messa a disposizione della superficie
a tal fine necessaria) essere edotto delle caratteristiche dell’impianto ai
fini del rispetto dei limiti ex lege fissati – siccome soltanto entro il rispetto di tali
limiti può ritenersi legittima l’esplicazione del diritto dominicale, in quanto
estrinsecantesi nel rispetto della tutela dell’altrui fondamentale diritto alla
salute.
Nella
specie, l’impossibilità di procedere alle necessarie verifiche tecniche e
l’estrema vicinanza dell’Istituto Scolastico al Condominio [20 metri – NdR], come risultante dalla c.t.u.
espletata in fase cautelare, induce a ritenere fondate le ragioni attoree, tanto più che il c.t.u.
nella fase cautelare ha rilevato che la zona è affollata di antenne.
Appare, inoltre, vieppiù fondato il
rischio di superamento dei limiti di legge anche in
considerazione della circostanza che l’art. 4 del D.Lgs.
N. 198/2002 prevede per tali impianti l’autorizzazione da parte degli enti
locali, previo accertamento da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente, della compatibilità del progetto con i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti
uniformemente a livello nazionale dalle legge n. 36/2002, laddove nella specie nessuna dimostrazione è stata fornita delle
previste autorizzazioni da parte dell’A.R.P.A. della
Campania nonché di quella prevista dall’art. 5 del richiamato regolamento comunale
[di
Napoli, che stabilisce una distanza
minima di 50 m. tra i ripetitori e le c.d. “aree sensibili” (ospedali, scuole…)
NdR] .
Ne
consegue l’accoglimento della domanda proposta dall’Istituto Scolastico attore,
la cui posizione soggettiva di ente che fruisce della
tutela di limiti e valori anzidetti non risulta in alcun modo contestata.
Ed invero,
la tutela del fondamentale diritto alla salute rispetto agli impianti
tecnologici di cui si discorre, come impostata dal legislatore, non può che
operare preventivamente, con conseguente piena legittimità del ricorso all’azione
inibitoria, sia in sede cautelare che nella presente fase di merito: ai fini
della tutela invocata, il diritto costituzionale alla salute va, infatti,
inteso nel senso più ampio (Cass. S.U. n. 5172 del
06.10.79) , comprensivo del diritto a vivere in un ambiente salubre, che va
tutelato anche in via preventiva.
Pertanto, in accoglimento della domanda in tal
senso proposta dai condomini e dall’Istituto Scolastico, va fatto divieto al
Condominio di eseguire le opere di cui al contratto di locazione, indicati nel
ricorso cautelare prima e nell’atto di citazione introduttivo del presente
giudizio.
La
motivazione che precede comporta , quindi,
l’accoglimento della domanda ed assorbe ogni altra questione, ivi compresa
quella relativa alla rilevanza e legittimità del Regolamento del Comune di
Napoli nel fissare la distanza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, III sezione
civile, definitivamente pronunciando così decide, ogni altra istanza
rigettata e disattesa:
· Accoglie la domanda e fa divieto al Condominio
convenuto di eseguire le opere previste ed approvate nella delibera assembleare del 13.11.2002 e nel contratto di locazione
consequenziale;
· Rigetta, nel resto, la domanda;
· Condanna il Condominio al pagamento delle spese di
giudizio sostenute dagli attori […]
Così
deciso in Napoli il 14 dicembre 2006.
Il Giudice:
Dott.ssa Mariarosaria Orditura