SINTESI DELLA SENTENZA N. 12762/06 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI  - III SEZIONE CIVILE - RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE ORDINARIA (ISCRITTA AL N. 34866/2003) TRA TAVANO A. ED ALTRI E ISTITUTO “ANCELLE S. CUORE - “C. VOLPICELLI”  (ATTORI) E  CONDOMINIO VC. PARADISO ALLA SALUTE 33– NAPOLI (CONVENUTO) ,            PRONUNCIATA  IL 14.12.2006 DAL G.I. DOTT.SSA MARIAROSA ORDITURA

 

O  m  i  s  s  i  s

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La domanda risulta fondata su plurime causae petendi e tanto comporta che debba operarsi un distinguo tra gli attori condomini del condominio convenuto e l’Istituto Ancelle del Sacro Cuore che non riveste tale qualità.

Quanto ai primi, la domanda va accolta, come integrata con le eccezioni tempestivamente sollevata nelle note ex art. 1383, comma 5° C.C., per il rilievo costituito dalla circostanza che la delibera di autorizzazione alla stipula del contratto di locazione integra una innovazione, per giunta diretta a limitare il godimento dei singoli condomini, e, pertanto, vietata giusta la previsione di cui all’art. 1122 C.C..

Ne deriva che, a prescindere dalla formale impugnativa della delibera, l’iniziativa assunta dal Condominio [assunzione a maggioranza della delibera condominiale di locazione spazi alla H3G, nonostante l’opposizione dei condomini attori – NdR] deve ritenersi illegittima e tale illegittimità, dando luogo a nullità, può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque ne abbia interesse, secondo i criteri tipici della rilevabilità delle nullità e, quindi, a maggior ragione, dai condomini.

La nullità della delibera comporta che ogni iniziativa al riguardo assunta dall’amministratore del Condominio deve ritenersi effettuata in carenza di poteri, con conseguente accoglimento della domanda al riguardo.

Tanto acclarato circa la domanda proposta dai condomini, resta da esaminare la domanda rispetto alla posizione assunta dall’Istituto Ancelle del sacro Cuore, che non riveste la posizione di condomino e, pertanto, va esaminata con riferimento al diritto alla salute ritualmente dedotto.

A tale riguardo la domanda va, parimenti, accolta.

Ed invero nell’attuale assetto normativo, in subiecta materia, i limiti relativi alle immissioni di onde elettromagnetiche derivanti, tra l’altro, anche da impianti di telefonia mobile, risultano delineati , in primo luogo, dalla normativa statale, e segnatamente dalla Legge Quadro n. 36/2001, al fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’art 32 della Costituzione; all’art. 3 lett. b) e c) di tale legge si specificano i concetti di “limite di esposizione”e di “valore di attenzione” che non devono essere superati, in particolare, il valore di attenzione negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate… Tale valore viene indicato da tale norma come “misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge” ; la normativa si ricava, inoltre, dal D.M. n. 381/1998  con i limiti fissati dal Ministero dell’Ambiente (richiamati dallo stesso condominio in comparsa di costituzione9 e da ultimo, dal D.P.C.M. 08.07.2003.

In tale contesto, va aggiunto che l’art. 4 del D.Lgs. n. 198/2002 prevede per tali impianti l’autorizzazione da parte degli enti locali, previo accertamento da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla legge n. 36/2001.

Ebbene, da tale complesso normativo si evince la esistenza di limiti (limiti di esposizione e valori di attenzione) con riferimento ai campi elettromagnetici provocati da impianti fissi per telecomunicazioni.

A fronte di tali limiti e valori di attenzione, involgendo la domanda dell’Istituto Scolastico attore il fondamentale diritto alla salute, incombeva sul Condominio resistente dare la prova delle caratteristiche dell’impianto, onde consentire le necessarie verifiche circa il rispetto dei parametri (limiti e valori di attenzione) fissati dalla normativa, integrando il rispetto di tali parametri un vero e proprio limite, scaturente dalla legge, in vista della tutela della salute, all’esplicazione del diritto che il Condominio ha preteso di esercitare con le opere di cui alla delibera ed il consequenziale contratto di locazione, e tanto a tutela del fondamentale diritto alla salute. 

Il Condominio, tuttavia, lungi dall’assolvere tale onere probatorio, ha dichiarato di non conoscere le caratteristiche tecniche dell’impianto, trincerandosi dietro la mancata partecipazione al presente giudizio della società conduttrice.

Trattasi di una difesa del tutto inaccoglibile atteso che, nel contesto normativo che sovrintende l’installazione (anche con la messa a disposizione della superficie a tal fine necessaria) essere edotto delle caratteristiche dell’impianto ai fini del rispetto dei limiti ex lege fissati – siccome soltanto entro il rispetto di tali limiti può ritenersi legittima l’esplicazione del diritto dominicale, in quanto estrinsecantesi nel rispetto della tutela dell’altrui fondamentale diritto alla salute.

Nella specie, l’impossibilità di procedere alle necessarie verifiche tecniche e l’estrema vicinanza dell’Istituto Scolastico al Condominio [20 metri – NdR], come risultante dalla c.t.u. espletata in fase cautelare, induce a ritenere fondate le ragioni attoree, tanto più che il c.t.u. nella fase cautelare ha rilevato che la zona è affollata di antenne.

Appare, inoltre, vieppiù fondato il rischio di superamento dei limiti di legge anche in considerazione della circostanza che l’art. 4 del D.Lgs. N. 198/2002 prevede per tali impianti l’autorizzazione da parte degli enti locali, previo accertamento da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale dalle legge n. 36/2002, laddove nella specie nessuna dimostrazione è stata fornita delle previste autorizzazioni da parte dell’A.R.P.A. della Campania nonché di quella prevista dall’art. 5 del richiamato regolamento comunale  [di Napoli, che stabilisce una distanza minima di 50 m. tra i ripetitori e le c.d. “aree sensibili” (ospedali, scuole…) NdR] .

Ne consegue l’accoglimento della domanda proposta dall’Istituto Scolastico attore, la cui posizione soggettiva di ente che fruisce della tutela di limiti e valori anzidetti non risulta in alcun modo contestata.

Ed invero, la tutela del fondamentale diritto alla salute rispetto agli impianti tecnologici di cui si discorre, come impostata dal legislatore, non può che operare preventivamente, con conseguente piena legittimità del ricorso all’azione inibitoria, sia in sede cautelare che nella presente fase di merito: ai fini della tutela invocata, il diritto costituzionale alla salute va, infatti, inteso nel senso più ampio (Cass. S.U. n. 5172 del 06.10.79) , comprensivo del diritto a vivere in un ambiente salubre, che va tutelato anche in via preventiva.

 Pertanto, in accoglimento della domanda in tal senso proposta dai condomini e dall’Istituto Scolastico, va fatto divieto al Condominio di eseguire le opere di cui al contratto di locazione, indicati nel ricorso cautelare prima e nell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

La motivazione che precede comporta , quindi, l’accoglimento della domanda ed assorbe ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla rilevanza e legittimità del Regolamento del Comune di Napoli nel fissare la distanza.

O  m  i  s  s  i  s

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, definitivamente pronunciando così decide, ogni altra istanza rigettata e disattesa:

·  Accoglie la domanda e fa divieto al Condominio convenuto di eseguire le opere previste ed approvate nella delibera assembleare del 13.11.2002 e nel contratto di locazione consequenziale;

·  Rigetta, nel resto, la domanda;

·  Condanna il Condominio al pagamento delle spese di giudizio sostenute dagli attori […]

 

        Così deciso in Napoli il 14 dicembre 2006.

Il Giudice:

Dott.ssa Mariarosaria Orditura